STATUTO BANDE RUMOROSE
Art. 1 — Denominazione e Sede
E’ costituita in Napoli alla Via Pigna 130, l’associazione denominata “Bande Rumorose”.
Art. 2 — Scopo
L’associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonchè fondi riserve o capitale. Essa ha per obiettivo:
- La promozione della Musica come espressione artistica e
- L’esercitazione di trattamenti di musica — terapia per portare sollievo a degenti e
La promozione, l’organizzazione e la gestione di eventi culturali e stagioni teatrali, propri e per conto di altri enti.
- L’organizzazione di corsi, workshop, stage e seminari con insegnanti ed esperti in tutte le discipline della musica, del teatro, del cinema nonchè conferenze, convegni e
- L’organizzazione di centri di documentazione per la Musica, il Teatro, il Cinema, la Danza e l’Arte in genere, al servizio dei soci
- La promozione e l’organizzazione di manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, attività e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali ed artistici e per la valorizzazione del territorio e delle tradizioni culturali.
- Lo svolgimento, unitamente all’attività istituzionale, di attività secondarie di carattere commerciale, volte al raggiungimento degli scopi sOclali, attraverso l’esecuzione di attività autorizzate, produzione e vendita di pubblicazioni culturali, gadget di propaganda, convenzioni di sponsorizzazioni,
- La stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di strutture utilizzate a scopi culturali, per la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi
- Lo svolgimento di attività di pubblicazione e promozione editoriale.
- La promozione della Musica presso le scuole attraverso corsi, manifestazioni, seminari, cineforum, mostre,
- La promozione e l’organizzazione di ogni forma di volontarìato nell’ambito delle finalità dell’associazione.
Art. 3 — Durata
La durata de11’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4 Domanda di ammissione
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali e assistenziali, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, Sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.
I soci si distinguono in:
- soci FONDATORI: sono coloro che, come persone fisiche, hanno sottoscritto l’Atto costitutivo dell’Associazione;
- soci ORDI NARI: oltre ai soci fondatori, sono coloro che, condividendo finalità e metodi dell’ Associazione, sono entrati a farne parte a seguito di domanda di iscrizione;
- soci SOSTENITORI: sono coloro che, pur non partecipando alla gestione diretta delle attività promosse dall’ Associazione, la sostengono attraverso contributi differenti rispetto a quelli degli altri
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.
Art. 5 — Diritti dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, mentre soltanto i soci fondatori e quelli ordinari godono del diritto dell’elettorato attivo e passivo.
Art. 6 — Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell’associato radiato non può essere più ammesso nell’associazione.
Art. 7 — Organi
Gli organi sociali sono:
- l’Assemblea generale dei soci
- il Presidente
il Consiglio Direttivo.
Art. 8 — Assemblea
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Art. 9 — Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Ogni socio ordinario può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Art. 10 — Compiti dell’Assemblea
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, e-mail, fax o telegramma. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell’attività futura. Spetta all’assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’associazione.
Art. 11 — Validità assembleare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati ordinari aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati ordinari aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite quando sono presenti due terzi degli associati ordinari aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 12 — Assemblea straordinaria
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci ordinari e solo se poste all’ordine del giorno.
Art. 13 — Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri flno ad un massimo di cinque, eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.
Art. 14 — Dimissioni
Nel caso che per Qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 15 — Convocazione direttivo
11 Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.
Art. 16 — Compiti del Consiglio direttivo Sono compiti del Consiglio direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci e stabilire la quota di partecipazione annua;
- redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria se necessario o se venga chiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Art. 17 – Il bilancio
Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell’associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell’assemblea.
Art. 18 – Il Presidente
Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Art. 19 – Il Vice presidente
Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 20 – Il Segretario
Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Art. 21 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1‘ gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 22 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle Quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi.
Art. 23 – Sezioni
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 24 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata 1n seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/ 5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 4/ 5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’assemblea, all’atto di Scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità proposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo de1 patrimonio dell’associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo in pari data redatto.
Letto, approvato e sottoscritto a Napoli, il 31 marzo 2006